Art. 13.
(Modifica all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «3,5 t» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «3,5 t con tolleranza fino al 15 per cento per autocaravan o per trasporto discontinuo di animali».